Il giudice ha accolto il ricorso affermando che non vi è alcun ragionevole motivo per cui situazioni uguali (nella fattispecie il servizio in regime di esclusività reso dai dirigenti medici a livello nazionale e provinciale) dovrebbe essere regolato in maniera diversa. Un trattamento diverso integrerebbe invero una irragionevole discriminazione. Ne consegue che il comma 407 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 va interpretato intendendo il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità come rivolto più in generale a tutti i contratti collettivi applicabili alla dirigenza medica del S.s.n. compresi quelli stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano.