Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, sulla base di un contratto scritto con la pubblica amministrazione, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 231 del 2002. Di conseguenza, in caso di ritardo nei pagamenti dovuti, spettano alle strutture private gli interessi legali di mora ex art. 5 del medesimo decreto.