Il danneggiato deve fornire la prova sia dell'imputazione della responsabilità a titolo di dolo o colpa sia del nesso di causalità materiale tra la condotta (o l'omissione) e l'insorgenza della patologia o il suo peggioramento (il c.d. “danno evento”), in base alla regola di accertamento causale del “più probabile che non”, nonché del nesso di causalità giuridica tra il danno alla salute e le conseguenze risarcibili di natura patrimoniale e non patrimoniale (il c.d. “danno conseguenza”).