Consiglio di Stato - Sez. VII - sentenza n. 8005/2024 Test medicina: il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar Lazio sui Tolc. Il Tar del Lazio aveva demolito i test di ingresso a Medicina per l’anno accademico 2023-2024 mettendo a rischio l’immatricolazione di migliaia di studenti anche per il successivo anno accademico 2024-2025. In particolare, la sentenza del Tar aveva stabilito che è illegittimo il criterio di attribuzione del punteggio previsto dalla normativa concorsuale, cosiddetto "equalizzato". La decisione del Consiglio di Stato è conforme all’ordinanza cautelare di aprile che aveva sospeso la sentenza del Tar. Mur: "La pronuncia conferma il pieno diritto dei quartini".
Cassazione Civile – Sezione III – ordinanza 18308 del 04/07/2024. In presenza di CTU discordanti, il Giudice deve motivare l'adesione ad una delle due. Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.
Cassazione Penale - Sez. III - sentenza 36342/2024 Prestazioni specialistiche, senza consenso informato rischio di reato di violenza sessuale. Ai sensi dell'art. 609-bis cod. penale, in ordine al reato di violenza sessuale, è configurabile il delitto anche nell'ambito delle prestazioni medico-specialistiche qualora il medico ponga in essere atti invasivi della sfera sessuale del paziente senza aver previamente acquisito il consenso esplicito e informato del paziente stesso, salvo i casi di stato di necessità
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 25514/2024 Prestazioni extra budget, la struttura accreditata deve provare l'esistenza di risorse disponibili. La struttura sanitaria accreditata ha l'onere di provare l'esistenza di risorse disponibili per remunerare le prestazioni eseguite extra budget. In assenza di tale prova, la domanda di pagamento per prestazioni oltre il tetto di spesa non è accoglibile. L'osservanza del tetto di spesa sanitaria è un vincolo ineludibile che la P.A. deve necessariamente rispettare.