Rassegna di giurisprudenza
27/01/2026

La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 26 al 30 gennaio

Responsive image Questa settimana: Utilizzo delle risorse del perimetro sanitario: non possono finanziare spese estranee a tale ambito.Responsabilità: risarcimenti, senza nesso causale la domanda va respinta. Polizza malattia: se la neoplasia è stata indennizzata, va escluso l’ulteriore indennizzo per la recidiva; incarichi ai dirigenti interni, non serve autorizzazione preventiva; medici convenzionati, il rapporto resta autonomo: esclusa la subordinazione

Corte Costituzionale n. 4 del 22.01.2026 Non si possono utilizzare risorse del perimetro sanitario per finanziare spese estranee a tale ambito è dello stato la competenza a determinare le figure professionali mentre le regioni possono disciplinare i profili organizzativi delle professioni operanti nella realtà regionale
Di seguito il comunicato della Corte Costituzionale

Per le Regioni in piano di rientro, come la Puglia, i fondi del Servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 4 del 2026 depositata in data odierna, dove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 98, comma 5, e 160, comma 2, della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, là dove prevedono l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie. La Corte ha affermato che ad essere in contrasto con la Costituzione non è l’impegno della Regione a sostenere le spese per il potenziamento della telemedicina, ma la copertura degli oneri connessi a tale iniziativa con le risorse destinate alle spese per il finanziamento e la garanzia dei LEA. Pertanto, nell’ipotesi in cui intenda potenziare la telemedicina, la Regione deve reperire le risorse necessarie riducendo spese diverse da quelle sanitarie. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 117 della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, in quanto tale disposizione si limita a prevedere che nei centri per la cura dei disturbi alimentari sia presente un biologo con la specializzazione in nutrizione, figura professionale prevista dalla legislazione statale. Infine, la Corte ha affermato che non sono costituzionalmente illegittimi in riferimento all’articolo 117 della Costituzione gli articoli 132 e 217 della legge pugliese che prevedono l’intercambiabilità, per un periodo massimo di 24 mesi, dei tecnici sanitari della riabilitazione nei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reati ad elevata complessità. La Corte, sottolineando che il legislatore regionale è intervenuto in un settore di particolare delicatezza per garantire l’avvio dei centri specializzati per la cura dei disturbi dello spettro autistico in ragione della carenza delle figure professionali necessarie sul territorio pugliese, ha tuttavia circoscritto la portata normativa di tali disposizioni stabilendo che l’intercambiabilità deve operare solo in via residuale e rigorosamente temporanea. Roma, 22 gennaio 2026

Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 698/2026 Medici convenzionati, il rapporto resta autonomo. Esclusa la subordinazione
Il rapporto dei medici convenzionati trova fondamento in termini di collaborazione autonoma, per quanto coordinata e continuativa, in precise norme di legge e senza dubbio gli accordi nazionali che ne regolano lo svolgimento non possono comportare diverse qualificazioni in termini di subordinazione, risultando altrimenti essi radicalmente nulli per contrasto con una disciplina la cui imperatività è evidente, stante l'impossibilità di costituire rapporti di impiego pubblico in regime di subordinazione se non nelle forme a tal fin previste dalla legge e dalla Costituzione. 

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 807/2026 Polizza malattia: se la neoplasia è stata indennizzata, va escluso l’ulteriore indennizzo per la recidiva
È legittima l’interpretazione della Corte d’appello, secondo cui, in base alle condizioni generali della polizza, deve escludersi la possibilità di reiterare la valutazione di una patologia che sia stata già oggetto di un precedente accertamento, con ciò dovendosi negare che la medesima malattia possa comportare l’insorgere di un doppio obbligo indennitario a carico della compagnia assicuratrice.

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 34073/2025 Risarcimenti: senza nesso causale la domanda va respinta
La Cassazione ribadisce un principio destinato a pesare nei giudizi di responsabilità medica: anche in presenza di una condotta imperita dei sanitari, il risarcimento non è automatico se resta incerto il nesso causale con il danno subito dal paziente. Con l’ordinanza n. 34073, depositata il 24 dicembre 2025, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l’incertezza sulla riconducibilità causale dell’evento lesivo resta a carico di chi agisce in giudizio e conduce al rigetto della domanda risarcitoria.

Cassazione Sezione lavoro - sentenza n. 33701/2025 Incarichi ai dirigenti interni, non serve autorizzazione preventiva
Mentre l'autorizzazione può essere ritenuta legittimamente prevista per l'assunzione e per forme di utilizzazione del personale che trascendano l'ordinario e che rispetto all'ente di destinazione (che sopporta una spesa prima non affrontata) realizzano la medesima finalità della copertura di posizioni lavorative prima vacanti, non altrettanto può dirsi per il conferimento dell'incarico al dirigente che già appartiene alla dotazione organica, perché in questo caso l'autorizzazione si risolverebbe nella previsioni di una condizione per la gestione del rapporto, la cui disciplina è riservata al legislatore nazionale ed alla contrattazione collettiva.

 

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