Rassegna di giurisprudenza
17/02/2026

La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 16 al 20 febbraio

Responsive image Questa settimana: Nomina del dirigente UOC; risarcimento oltre il massimale: l'interpretazione tra clausole assicurative e gravi infortuni sportivi; il massofisioterapista non è un professionista sanitario

Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 2084/2026 Nomina del dirigente UOC: quando il merito non basta, serve una motivazione analitica
Un dirigente medico, già reggente di una struttura complessa, partecipa alla selezione per l'incarico stabile, ottenendo punteggi superiori al concorrente sia nel colloquio che nel curriculum. Tuttavia, la direzione aziendale assegna il posto all’altro candidato, innescando una controversia sulla necessità di motivare analiticamente la scelta se in contrasto con le valutazioni tecniche della commissione. Emergono profili di diritto cruciali: l'obbligo di correttezza e buona fede nelle procedure selettive e i confini della discrezionalità manageriale nelle aziende sanitarie. Il fulcro giuridico risiede nella perdita di chance: il risarcimento richiede un'elevata probabilità di vittoria o basta il mero dato statistico dei partecipanti?

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 788/2026 Risarcimento oltre il massimale: l'interpretazione tra clausole assicurative e gravi infortuni sportivi
A seguito di una drammatica caduta da cavallo, un giovane sportivo riporta una gravissima paralisi. Il caso solleva un complesso scontro interpretativo su una polizza infortuni che, a fronte di una "somma assicurata" di base, prevede un moltiplicatore di venti volte per esiti invalidanti estremi. Il nodo del contendere riguarda la natura della cifra indicata: è un tetto massimo invalicabile o solo il parametro base per calcolare l'indennizzo? Si profilano questioni sulla distinzione tra "lesione" (l'evento traumatico) e "menomazione" (l'invalidità residua), e sul dovere di interpretare le clausole oscure a favore dell'assicurato. 

Tar Lazio - Sezione III-quater - sentenza n. 2129/2026 Il massofisioterapista non è un professionista sanitario
Il massofisioterapista non è un professionista sanitario, non può aprire uno studio autonomo e non può utilizzare in modo indipendente dispositivi elettromedicali come tecar o magnetoterapia. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio che respinge il ricorso di un diplomato che chiedeva di esercitare in proprio. La pronuncia, una delle più chiare e complete sullo spinoso tema, mette un punto fermo su una questione annosa, travalicando il singolo caso e definendo lo status giuridico nazionale di una figura professionale contesa.

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