Questa settimana: sanità e budget: il vincolo della clausola di salvaguardia tra diritto di difesa e conti pubblici; responsabilità: decesso del paziente e risarcimento danni, quali le regole da seguire? Pandemia e responsabilità: al G.A. la gestione dell'emergenza sanitaria; il consenso informato; malpractice medica: casa di cura responsabile, anche se il sanitario non è un dipendente; la gravità delle violenze ai danni del paziente disabile non è attenuata dal contesto lavorativo; radiologo: subordinazione con contratti autonomi per 7 anni, rischio radiologico: riconoscimento per i professionisti esposti; i presupposti del rischio; l’esposizione abituale alle radiazioni ionizzanti rientra nel potere discrezionale del giudice. Specialisti ambulatoriali e compensi per consulto: a quali condizioni sono erogabili
Tar Campania - Sezione IX - sentenza n. 758/2026 Sanità e budget: il vincolo della clausola di salvaguardia tra diritto di difesa e conti pubblici
Una struttura sanitaria accreditata contesta i provvedimenti amministrativi che definiscono i tetti di spesa e i volumi delle prestazioni per l'assistenza ambulatoriale. Il cuore della controversia riguarda la clausola di salvaguardia, un impegno con cui i privati accettano i limiti finanziari come presupposto essenziale del contratto con il Servizio Sanitario. Il caso solleva spunti di riflessione: il bilanciamento tra la tutela della salute, la stabilità dei conti pubblici e il diritto costituzionale alla difesa.
Tribunale di Napoli - Sez. VIII - sentenza n. 1818/2016 Decesso del paziente e risarcimento danni, quali le regole da seguire?
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto è extracontrattuale poiché, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi solo in specifiche circostanze l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio e il paziente. È quanto si legge nella sentenza del 4 febbraio 2026, n. 1818 del Tribunale di Napoli.
Cassazione Civile - Sez. Unite - ordinanza 1952/2026 Pandemia e responsabilità: al G.A. la gestione dell'emergenza sanitaria
I familiari di numerose vittime hanno richiesto il risarcimento dei danni per gravi inefficienze organizzative durante la crisi sanitaria. Sotto esame sono l'omesso aggiornamento dei piani pandemici, i ritardi nelle risposte e la carenza di risorse negli ospedali e per il personale sanitario. La controversia richiede di chiarire se il danno da perdita del rapporto parentale derivi da una violazione dei doveri di correttezza della Pubblica Amministrazione o da responsabilità civile pura.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 2968/2026 Responsabilità medica - Consenso informato
La Suprema Corte ha affermato che il consenso non può giustificare una scelta erronea del medico, il paziente, infatti, per quanto informato non può essere equiparato ad un medico negli errori di scelta terapeutica; e ciò tanto più se il paziente non ha ricevuto informazioni complete e congrue.
Nel caso di specie, infatti, dopo il trattamento ambulatoriale sarebbe stata rilasciata al paziente una “relazione scritta” dal carattere generico, poiché non recante informazioni precise sul successivo iter da seguire, per esempio, il contenuto dei controlli e quali fossero le terapie consigliate.
Tribunale di Roma - Sez. XIII - sentenza 12994/2025 Malpractice medica: casa di cura responsabile, anche se il sanitario non è un dipendente
La responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario, al riguardo, la circostanza che il sanitario risulti esse-re anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 3261/2026 La gravità delle violenze ai danni del paziente disabile non è attenuata dal contesto lavorativo.
È contraddittoria la motivazione con la quale i Giudici del reclamo – nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa per ragioni disciplinari di una operatrice socio-sanitaria (la quale aveva preso per i capelli una paziente, facendole sbattere il viso contro la testiera del letto, procurandole ecchimosi sul viso) – da un lato, valorizzano la qualificazione professionale della lavoratrice per valutare la massima gravità della sua condotta, dall’altro mostrano di apprezzare lo stesso elemento in senso riduttivo, in particolare laddove richiamano le logoranti condizioni del servizio di assistenza.
Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 1701/2026 Radiologo con contratti autonomi per 7 anni, giudice valuta subordinazione e decorrenza della prescrizione
Un medico specialista in radiodiagnostica collabora per oltre sette anni con una struttura sanitaria pubblica attraverso una lunga serie di contratti autonomi. Tuttavia, la realtà quotidiana parla di turni prefissati, ferie regolate e un coordinamento stringente, del tutto identico a quello dei colleghi strutturati. Il caso solleva una questione di diritto fondamentale: quando la collaborazione "di fatto" nasconde una subordinazione, come si calcolano i termini per richiedere le differenze economiche? Il nodo centrale riguarda la prescrizione: il tempo per agire decorre mese per mese durante il rapporto o inizia solo alla sua cessazione?
Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 11310/2025 Riconoscimento del rischio radiologico per i professionisti esposti
L’ordinanza n. 11310 del 29 aprile 2025 prende origine dal ricorso di infermieri strumentisti impiegati in modo continuativo in sale operatorie con utilizzo di radiazioni ionizzanti. Ai professionisti erano stati negati l’indennità di rischio radiologico e il congedo per recupero biologico sulla base di valutazioni interne.
I giudici hanno invece confermato quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio: indennità e congedo sono diritti soggettivi, che sorgono al ricorrere dei presupposti previsti da legge e contratto. Le valutazioni delle commissioni aziendali non hanno valore costitutivo né possono impedire al lavoratore di far accertare in giudizio l’effettiva esposizione al rischio.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 11664/2025 I presupposti dell'indennità di rischio radiologico
L'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore del personale diverso da medici e tecnici di radiologia, del diritto all'indennità di rischio radiologico e alla fruizione dello speciale congedo, non è precluso dal giudizio negativo della commissione tecnica di cui all'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, la cui attività, vertendosi in materia di diritti soggettivi che sorgono per effetto dell'applicazione del dipendente ad un'attività che lo esponga alle radiazioni nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, non è espressione di alcun potere amministrativo discrezionale e non ha, pertanto, efficacia costitutiva.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 11665/2025 Rischio radiologico
La disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza dell'esposizione abituale alle radiazioni ionizzanti rientra nel potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche competenze tecniche. Questo principio vale anche nel caso di processo del lavoro, dove i poteri istruttori del giudice sono ampliati ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c..
Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 2894/2026 Specialisti ambulatoriali e compensi per consulto: a quali condizioni sono erogabili
Un medico specialista reclama compensi aggiuntivi per numerose prestazioni di "consulto" eseguite in un anno, sostenendo che tali attività, seppur svolte durante il servizio, meritino una remunerazione specifica oltre lo stipendio orario. Il no giuridico riguarda il confine tra i compiti ordinari di supporto e consulenza - ritenuti essenziali per il mantenimento della convenzione - e le prestazioni "variabili" incentivate dagli accordi collettivi.
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