È contraddittoria la motivazione con la quale i Giudici del reclamo – nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa per ragioni disciplinari di una operatrice socio-sanitaria (la quale aveva preso per i capelli una paziente, facendole sbattere il viso contro la testiera del letto, procurandole ecchimosi sul viso) – da un lato, valorizzano la qualificazione professionale della lavoratrice per valutare la massima gravità della sua condotta, dall’altro mostrano di apprezzare lo stesso elemento in senso riduttivo, in particolare laddove richiamano le logoranti condizioni del servizio di assistenza.