Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n. 8738/2026) che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un operaio a cui il datore di lavoro aveva contestato la simulazione di una sindrome ansioso depressiva sulla base di una pluralità di indizi acquisiti a mezzo di una agenzia investigativa: rifiuto di sottoporsi a visita psichiatrica, mancato acquisto di farmaci prescritti dal medico curante, contrarietà del lavoratore allo svolgimento di nuove mansioni, svolgimento di attività ludiche durante il periodo di assenza dal lavoro. Indizi che la Corte di appello di Firenze aveva ritenuto sintomatici della “assenza di uno stato di malattia e della relativa simulazione”.