È legittima l’interpretazione della Corte d’appello, secondo cui, in base alle condizioni generali della polizza, deve escludersi la possibilità di reiterare la valutazione di una patologia che sia stata già oggetto di un precedente accertamento, con ciò dovendosi negare che la medesima malattia possa comportare l’insorgere di un doppio obbligo indennitario a carico della compagnia assicuratrice.