Anche dopo la limitazione della discrezionalità del direttore generale – che, a seguito dell’approvazione della legge annuale sulla concorrenza del 2022, è obbligato a scegliere il candidato con il miglior punteggio – le controversie relative all’attribuzione di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non rientrano nella sfera della giustizia amministrativa. Non si tratta infatti di un conferimento tramite pubblico concorso e dunque non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, in materia di riparto di giurisdizione. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, sottolineando che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro.