Corte Costituzionale - Sentenza n. 153 del 31 luglio 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
La Regione Liguria, con legge regionale n. 20 del 2023, ha emanato “Disposizioni in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria”.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 47 della sopraindicata legge regionale per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma.
In particolare viene impugnato il comma 1 del citato art. 47, nella parte in cui prevede che, in via transitoria e fino al 2025, i dirigenti sanitari che abbiano optato per l’esercizio dell’ALPI possano operare nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR. Tale previsione, a parere del Governo, è infatti in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, in specie all’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, secondo cui l’ALPI deve essere esercitata in strutture ambulatoriali interne o esterne all’azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’azienda stipula apposita convenzione e ciò ad evitare la nascita di un conflitto di interesse con le strutture accreditate, nonché a garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico stesso.
Analoghe censure di violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute sono state rivolte al comma 2 del medesimo art. 47, laddove stabilisce, in via transitoria e per ridurre le liste di attesa, che le aziende sanitarie sono autorizzate, fino al 2025, ad acquistare dai propri dipendenti dirigenti sanitari legati da rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o di équipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria anche presso le strutture private accreditate.
In accoglimento del ricorso presentato dal Governo la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, confermando quindi che i dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria non possono operare nelle strutture sanitarie private accreditate, neppure se l’obiettivo è volto ad abbattere le liste d’attesa.
La Corte Costituzionale ha invece ritenuto il comma 2 del citato art. 47 in linea con la normativa statale nella parte in cui viene consentito “in via transitoria” e comunque solo “fino all’anno 2025” alle aziende sanitarie di acquisire dai propri dirigenti sanitari prestazioni in regime di ALPI al fine di ridurre le liste di attesa e ovviare alla carenza di organico, con la precisazione però che tali prestazioni aggiuntive o integrative non siano effettuate presso strutture sanitarie accreditate.