Cassazione Sezione Lavoro
13/02/2024

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 3990/2024 Omessa istituzione e attivazione del fondo per la retribuzione di risultato

La contrattazione collettiva, pur includendo la retribuzione di risultato nel trattamento accessorio e non in quello fondamentale, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di istituire ed utilizzare il relativo fondo e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire al dirigente sanitario di percepire la retribuzione in parola. 

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