Cassazione Lavoro - ordinanza n. 3990/2024
Omessa istituzione e attivazione del fondo per la retribuzione di risultato

13 Febbraio 2024

La contrattazione collettiva, pur includendo la retribuzione di risultato nel trattamento accessorio e non in quello fondamentale, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di istituire ed utilizzare il relativo fondo e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire al dirigente sanitario di percepire la retribuzione in parola.