È configurabile in capo al medico competente una condotta colposa solo nel caso in cui venga accertato il nesso eziologico tra la condotta omissiva del medico ed il decesso del paziente lavoratore, se la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del malato. Tale valutazione deve essere svolta tenendo conto di quale sia la specifica attività che il medico ha valutato, sia con riguardo alle condizioni di salute del paziente, che con riferimento alla qualifica propria del medico competente.