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23/12/2022

Concorsi ed emergenza Covid

Tar della Campania – Sezione quinta – Sentenza n. 06155 del 4 ottobre 2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un candidato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da un’asl campana per la copertura di alcuni posti di dirigente medico non ha potuto ottemperare alla convocazione per l’espletamento della prova pratica e orale stante la sua oggettiva impossibilità di prendervi parte per positività al virus Sars covid 19. Conseguentemente l’asl ha dichiarato il candidato decaduto dalla procedura concorsuale.

L’interessato si è rivolto al Tar della Campania, lamentando il fatto che non fosse stata prevista la possibilità, e comunque non fosse fissata una sessione suppletiva per gli aspiranti impossibilitati a sostenere le citate prove d’esame concorsuali nelle date indicate per il motivo sopra specificato.

Il ricorrente ha chiesto pertanto al Tar l’accertamento e la declaratoria del suo diritto a sostenere la prova pratica ed orale della procedura in argomento in apposita sezione suppletiva a sé riservata.

Il Tar Campania ha evidenziato, in linea di continuità con il più recente formante giurisprudenziale, che la mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce un’omissione della lex specialis dei procedimenti amministrativi illogica e irragionevole; il principio di auto-responsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività.

Ne discende che, ha affermato il Tar Campania, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali (come già stato sancito dal Consiglio di Stato, sez. III bis, 12 maggio 2021, n. 5666 e dal Tar Lazio, sez. III, 1.4.2022, n. 3778).

Con sentenza del 4.10.2022, n.06155 il Tar Campania ha pertanto accolto il ricorso suindicato e condannato inoltre l’azienda campana al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.

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