La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce un’omissione della lex specialis illogica e irragionevole; il principio di auto-responsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività.