Stante l'ineludibile e insuperabile limite rappresentato dalla preventiva determinazione del tetto massimo di spesa, le richieste pecuniarie in eccesso non possono ritenersi contrattualmente giustificate neppure a fronte delle lamentate esigenze di urgenza e indifferibilità sottese alla tutela del diritto alla salute, atteso che la tutela del diritto alla salute non può avere carattere assoluto.