Si è visto in punto di diritto come in caso di violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa. Dunque, la lesione del diritto all'autodeterminazione non costituisce danno in re ipsa, essendo onere del danneggiato indicare quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute sono stati subiti. Nel caso di specie l'attore non ha svolto alcuna difesa non effettuando alcuna compiuta allegazione in merito ai danni conseguenza patiti nei termini di preclusione previsti dal rito.