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21/01/2022

Imposizione ferie durante emergenza Covid-19. Tribunale di Rovigo

Tribunale Rovigo – Sentenza del 7/09/2021, n. 159

Commento a cura di Gisella Parrinello, Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Sicilia

A fronte della situazione di emergenza epidemiologica un’amministrazione pubblica ha disposto, oltre al collocamento del personale dipendente in smart working, la fruizione da parte dello stesso delle ferie pregresse maturate nell’anno precedente e di cinque giorni di ferie dell’anno corrente.

Alcuni dipendenti hanno eccepito avanti il Giudice del lavoro l’illegittimità della sopraindicata disposizione nella parte in cui veniva disposta per tutti i lavoratori dell’ente, oltre la fruizione delle ferie pregresse maturate al 31.12.2019, anche ulteriori cinque giorni di ferie maturate nell’anno in corso secondo un piano di scaglionamento e comunque entro il 20.4.2020 in quanto in nessuna fonte normativa era disposto l’utilizzo delle ferie maturate nel corso dell’anno corrente.

Il Giudice del lavoro ha rilevato che il decreto legge 23.2.2020, n. 6 non disciplina l’istituto delle ferie, limitandosi a definire le questioni organizzative riferite alle attività lavorative che possono essere svolte mediante la modalità del lavoro agile; a trattare il tema delle ferie è invece l’art. 1, comma 1, letteera e) del d.p.c.m. 8.3.2020 il quale precisa che allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Con la Direttiva 2/2020 il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha, tra l’altro, incentivato il ricorso alle ferie, con particolare attenzione a quelle pregresse.

Con segnalazione del 9.4.2020 il Direttore dell’Ispettorato per la Funzione pubblica ha affermato che “con riguardo al tema delle ferie pregresse occorre far riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogative datoriali”, specificando peraltro che “oltre alle ferie del 2018 o precedenti, la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite”, dovendosi pertanto “escludere il ricorso alle ferie 2020, che non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previsto dall’art. 87, comma 3, D.L. 18/2020”.

Le fonti contrattuali prevedono che il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, sicché, nella fattispecie, l’amministrazione pubblica aveva il diritto di assegnare d’ufficio le ferie maturate nel 2019 e non ancora godute, ma non aveva il potere di imporre ai dipendenti di usufruire entro il medesimo termine, di ulteriori cinque giorni di ferie maturate nel corso dell’anno 2020.

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 121 del 25.7.2016, aveva già evidenziato come il potere discrezionale dell’imprenditore di fissare l’epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da fondare l’obbligo del datore di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie, con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso, anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che ispirano ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. il rapporto di lavoro.

Quanto sopra richiamato il Giudice del lavoro ha ritenuto che l’imposizione ai ricorrenti di cinque giorni di ferie maturate in corso d’anno abbia leso il diritto sancito dall’art. 36, comma 3 Cost., il cui esercizio è regolato dall’art. 2109 c.c., atteso che i lavoratori non avevano alcun interesse ad utilizzare i suddetti cinque giorni di ferie, avendo già usufruito durante il mese di aprile 2020 delle ferie pregresse del 2019, queste ultime ritenute dalle stesse sufficienti a consentire loro il necessario recupero delle energie psico-fisiche.

Il Giudice del lavoro, con sentenza del 7.9.2021, n. 159, ha accolto pertanto il ricorso dei lavoratori sopraindicati dichiarando illegittima la disposizione dell’amministrazione nella parte in cui prescrive che “tutti i lavoratori dell’ente debbano fruire di ulteriori cinque giorni di ferie di quelle maturate nell’anno 2020…”.

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