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02/12/2021

Concorsi pubblici: gli elaborati devono essere scritti su carta ufficiale

Tar Liguria (Sezione Prima) – Sentenza del 9 luglio 2021, n. 00647

Commento a cura di Raffaella Biasin, Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Veneto

Alcuni partecipanti ad un concorso pubblico indetto per l’assunzione a tempo indeterminato da un’Asl ligure hanno impugnato gli esiti della prova pratica, il cui mancato superamento ha determinato la loro esclusione dalla successiva prova orale e dal prosieguo della procedura.
A sostegno del gravame hanno sollevato varie obiezioni, tra le quali quella secondo cui i fogli su cui sono stati svolti gli elaborati non sarebbero stati preventivamente validati dalla commissione.
Ed il Tar Liguria ha ritenuto fondato il predetto ricorso proprio sotto l’assorbente profilo della violazione degli artt. 13, comma 2 del d.p.r. 9.5.1994,n. 487 e dell’art. 12 comma 4 del d.p.r. 27.3.2001, n. 220.

Il Tar ha infatti evidenziato che le norme soprarichiamate prescrivono che “gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza”.
Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del d.p.r. 220/2001 “a tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullità della prova”.
Ad avviso del TAR si tratta di un adempimento formale che, a fronte di un minimo onere organizzativo, consistente nella previa apposizione del timbro dell’ente e della sigla di un membro della commissione sul foglio riposta in un momento anteriore alla distribuzione ai candidati presidia però un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso, e consegnare come originali, fogli già predisposti in tutto o in parte.
Che quanto sopra costituisca un elemento essenziale ai fini della regolarità della prova, a tutela dell’interesse pubblico fondamentale al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione, è del resto confermato – al di là di ogni dubbio – dalla natura della sanzione prevista dall’ordinamento per la sua violazione, che è quella massima della nullità (art. 21 – septies L. 241/1990).

Il Tar ha anche sottolineato che laddove il bando rinvia espressamente al d.p.r. 487/1994 e al d.p.r. 220/2001, e prevede che la prova pratica potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla, cioè in una prova scritta, la prova in questione resta disciplinata dalle pertinenti disposizioni previste per la prova scritta.
La censurata omissione – inequivocabilmente attestata dalla documentazione prodotta in giudizio vizia quindi ad origine le operazioni di svolgimento della prova pratica ed i suoi esiti, che devono pertanto essere annullati, con l’obbligo per l’amministrazione, ferme restando le precedenti fasi della procedura, di ripetere la relativa prova.
Pertanto il Tar Liguria (sezione prima), con sentenza del 9 luglio 2021, n. 00647, ha accolto il ricorso dei sopraindicati partecipanti al concorso in argomento e per l’effetto ha annullato le operazioni di svolgimento della prova pratica.

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