L’art. 5-bis della legge 8 del 2020 pone un diritto soggettivo in capo al dirigente medico e sanitario a permanere in servizio. La nuova disciplina conferma che la prosecuzione del rapporto presuppone la domanda del dirigente interessato formulabile entro il 31.12.2022; allarga la platea dei destinatari anche ai dirigenti sanitari; elimina il riferimento alla facoltà dell’amministrazione di autorizzare la prosecuzione del rapporto di lavoro; elimina il riferimento alla necessità di predeterminare con atto aziendale i criteri organizzativi a cui dovevano conformarsi le autorizzazioni al trattenimento in servizio; elimina il riferimento alla necessità di attivare entro 180 giorni dall’adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.