Il dirigente medico e sanitario, ai sensi dell'art. 5-bis della legge n. 126/2020 (vigente dal 14 ottobre 2020), non è titolare di un diritto soggettivo a permanere in servizio, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. La Pubblica Amministrazione gode, in ordine alla decisione se accettare o meno la richiesta di mantenimento in servizio del dirigente, di ampio potere discrezionale, ed il Giudice Ordinario non può sostituirsi alla stessa.