Sussiste un diritto soggettivo dell'utente del Ssn all'assistenza medico-generica ed alle prestazioni curative, nascente direttamente dalla legge, e un corrispettivo obbligo dell'ASL ad erogare tali prestazioni, avvalendosi di personale medico dipendente, ovvero con lei convenzionato. L'obbligazione gravante sull'ASL che viene adempiuta attraverso la prestazione del medico convenzionato è da ricomprendersi tra quelle di cui all'art. 1173 c.c., trattandosi di obbligazione quoad effectum contrattuale, per cui, nella fase patologica, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1218 c.c. e ss..