L'impossibilità è un quid pluris rispetto all'antieconomicità ed implica che quest'ultima si risolva in un grave danno o pregiudizio alla funzionalità dell'ente o dell'impresa, sicché non è sufficiente allegare che la sede di attuale assegnazione sia carente di organico e in quella richiesta, invece, l'organico sia eccedentario, ma occorre allegare e provare che senza la prestazione lavorativa dell'avente diritto al trasferimento la sede di attuale assegnazione più non potrebbe operare.