Il paziente che chieda il risarcimento del danno da lesione della salute in conseguenza di un atto terapeutico compiuto senza la preventiva informazione circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi, che avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato.