La Regione Basilicata, con L.R. 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), aveva statuito, in particolare, all’art. 30, comma 2, di consentire alle strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale di avvalersi dell’opera di medici in rapporto esclusivo con il SSN o dell’opera di medici in rapporto con altre strutture private accreditate. Sentenza della Corte Costituzionale del 21.12.2018, N. 238
16 Aprile 2026
14 Aprile 2026
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