Il danno biologico (cioè la lesione della salute) e quello morale (cioè la sofferenza interiore) costituiscono pregiudizi non patrimoniali, tutti risarcibili, eccezionalmente non riassumibili all'interno dei valori espressi dalle note Tabelle; occorre pertanto "valutare caso per caso, nel rispetto del principio della "integralità" del risarcimento, se il danno non patrimoniale presenti o meno tutti i siffatti aspetti, a tal fine dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato ed individuare quali concrete ripercussioni negative si siano verificate sul valore-uomo", dovendo il danno non patrimoniale per lesione di interessi costituzionalmente protetti trovare ristoro nella tutela apprestata dall'art. 2059 cc..