Tribunali
07/10/2015

Tribunale Reggio Emilia - Sez. II  - sentenza 7 ottobre 2015 Omessa esecuzione intervento di sterilizzazione: responsabile la struttura

Il creditore deve assumere una condotta diretta ad impedire o limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, nei limiti dell’ordinaria diligenza; ma tale dovere, da parte di una paziente danneggiata dalla omessa o inesatta esecuzione di un intervento di sterilizzazione, non può spingersi sino a sottoporsi ad interruzione volontaria della gravidanza al fine di evitare i danni conseguenti all’inadempimento.

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