Il creditore deve assumere una condotta diretta ad impedire o limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, nei limiti dell’ordinaria diligenza; ma tale dovere, da parte di una paziente danneggiata dalla omessa o inesatta esecuzione di un intervento di sterilizzazione, non può spingersi sino a sottoporsi ad interruzione volontaria della gravidanza al fine di evitare i danni conseguenti all’inadempimento.