Tribunali
11/01/2010

Tribunale Perugia - Sez. II - sentenza 11 gennaio 2010 Specializzandi e blocco dell’incremento annuale

Alcuni medici convenivano in giudizio l'Università degli Studi e la Repubblica Italiana deducendo l'illegittimità, per contrasto con le Direttive CE relative al trattamento economico dei medici specializzandi, dei provvedimenti normativi che avevano "congelato" l'incremento annuale della borsa di studio nella misura del tasso programmato di inflazione, in tal modo contravvenendo al precetto di garantire agli stessi una adeguata remunerazione. Deve ritenersi che la previsione relativa all'incremento annuale, in quanto intesa ad assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente depauperamento del potere di acquisto della moneta, costituisca elemento imprescindibile integrante il concetto di adeguata remunerazione, con la conseguenza che il "blocco" del detto incremento annuale sicuramente si pone in contrasto con il principio di adeguata remunerazione.

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