La diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature, costituisce obbligo precipuo della casa di cura che, in virtù del contratto di spedalità, è tenuta ad offrire ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e tecnica medica. Le conseguenze dannose non possono attribuirsi al medico esecutore dell'intervento che si sia avvalso sia di strumenti chirurgici monouso e sia di ulteriore strumentazione custodita presso la struttura, essendo l'evento derivato, nel caso specifico, dalla violazione di obblighi gravanti in linea principale proprio sulla struttura sanitaria.