Tribunale Bari - Sez. II - sentenza n. 827/2009
Risarcimento danni per infezioni ospedaliere

10 Marzo 2009

La diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature, costituisce obbligo precipuo della casa di cura che, in virtù del contratto di spedalità, è tenuta ad offrire ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e tecnica medica. Le conseguenze dannose non possono attribuirsi al medico esecutore dell'intervento che si sia avvalso sia di strumenti chirurgici monouso e sia di ulteriore strumentazione custodita presso la struttura, essendo l'evento derivato, nel caso specifico, dalla violazione di obblighi gravanti in linea principale proprio sulla struttura sanitaria.

Scarica il testo della sentenza