Tribunali
01/04/2008

Tribunale di Sciacca - sentenza 1° aprile 2008 Sospensione dirigente non lesiva della dignità

A norma dell'art. 19 comma 2 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria, "il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque, per fatti estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5/12/96". È indubbia la lesione alla dignità personale e al prestigio professionale arrecata al dirigente da un provvedimento che, in quanto carente di motivazione e ingiustificato assume una connotazione certamente punitiva (e non più solo cautelare), senza dar modo al lavoratore di difendersi adeguatamente come, invece, gli sarebbe consentito in un regolare procedimento disciplinare.

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