La Corte di Cassazione si esprime sul caso di una lavoratrice madre che aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese. L'Inps aveva detratto una parte dell'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria relativa al quarto mese successivo al parto. La Corte respinge il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla comunque un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre, destinataria di tutele e non di sanzioni. La mancata presentazione preventiva della documentazione non comporta conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.