La Cassazione civile, sezione lavoro conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa in caso di abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992, quando l’assistenza al familiare disabile risulta solo marginale rispetto al tempo fruito. Pur escludendo una rigida misurazione “oraria” della prestazione assistenziale, la Corte ribadisce che deve sussistere un nesso causale diretto tra permesso e finalità di cura: il suo utilizzo prevalente per esigenze personali integra abuso del diritto e violazione dei doveri di buona fede, rilevante anche senza necessità di assistenza continuativa.