Un minore, affetto da patologia complessa, otteneva nel 2010 l’autorizzazione quinquennale per trattamenti osteopatici e cranio-sacrali presso un centro di New York. Nel 2015, il Centro di riferimento regionale negava la prosecuzione del rimborso basandosi esclusivamente su letteratura scientifica astratta circa l’inefficacia della terapia, senza tuttavia effettuare una visita clinica o valutare i progressi del paziente. Di contro, i sanitari di un primario ospedale pediatrico nazionale evidenziavano la necessità di continuare le cure estere. La controversia si è focalizzata sulla legittimità di un diniego tecnico privo di aderenza al caso concreto e sulla possibilità di revocare autorizzazioni già concesse. Il giudizio ha sancito l'illegittimità di pareri meramente teorici che ignorano la storia clinica individuale, specie se la terapia ha già mostrato benefici.