Un infermiere di urologia, operante in regime di turnazione, ha prestato attività per periodi eccedenti le sei ore consecutive senza poter fruire della mensa aziendale per chiusura del servizio o carichi assistenziali urgenti, né di soluzioni sostitutive. Ne è scaturita la condanna dell'Azienda Sanitaria al risarcimento del danno calcolato per ogni turno scoperto nel quinquennio precedente. Emergono i profili del diritto all'intervallo [pausa obbligatoria dopo sei ore di lavoro], della natura assistenziale del beneficio e dei presupposti per la monetizzazione sostitutiva. L’impugnazione è stata rigettata, confermando il diritto al ticket per ogni turno superiore alle sei ore.