Tribunali
16/01/2012

Tribunale di Nola - Sez. II - sentenza 16 gennaio 2012 Responsabilità in solido della struttura con il medico

Anche quando è accertata la colpa del medico in via esclusiva, la casa di cura dove il paziente è stato ricoverato risponde comunque dei danni in solido col medico, quand'anche ciascuno di essi abbia stipulato col malato un contratto distinto ed autonomo, considerato che la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l'inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it