Tribunali
20/09/2011

Tribunale Foggia - Sez. I - sentenza 20 settembre 2011 Restituzione documentazione sanitaria paziente è obbligo

Il tribunale ha precisato che, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Nel caso specifico il rapporto d'opera professionale dedotto in giudizio era cessato per recesso della paziente, la quale aveva disertato gli incontri programmati presso lo studio. Pertanto, il lasso di tempo intercorso tra l'esaurimento della prestazione professionale e la richiesta di consegna dei documenti è stato ritenuto tale da offrire al sanitario ampie possibilità di tutela dei suoi diritti e in particolare di quello al pagamento del compenso a lui spettante per l'attività svolta.

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