La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 22 al 24 dicembre
Questa settimana: ricollocazione del dirigente prima del nuovo concorso; aggressione del medico: inquadramento del reato; responsabilità sanitaria: benessere fetale e necessità di ecografia, pe ritardo nell’intervento chirurgico, infezione nosocomiale, omessa diagnosi prenatale; profili di colpa emersi in CTU; farmacie dei servizi; cure effettuate all’estero: rimborso spese; perdita del rapporto parentale.
18 Dicembre 2025
Cassazione Sezione lavoro - sentenza n. 30455/2025 Ricollocazione dirigente: l'obbligo prima del concorso. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di riorganizzazione aziendale che porta alla soppressione di un incarico dirigenziale, l’azienda sanitaria ha l’obbligo di tentare la ricollocazione del dirigente prima di indire una nuova selezione pubblica per le posizioni neocostituite. La sentenza chiarisce che il semplice carattere di ‘novità’ delle nuove strutture non è sufficiente a giustificare l’immediato ricorso a una procedura comparativa, ignorando l’obbligo di repechage previsto dalla contrattazione collettiva.
Cassazione Penale - Sez. V - sentenza n. 39438/2025 Medico aggredito in ospedale: inquadramento del reato. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva confermato la pronunzia del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva condannato una donna per l’aggressione nei confronti di una dottoressa esercente la professione sanitaria durante il turno di servizio, unitamente al reato di violenza nei confronti del predetto pubblico ufficiale per costringerla a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, la Corte di cassazione penale ha affermato il principio secondo cui l’art. 583-quater c.p., nella parte relativa alle lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, integra una fattispecie autonoma di reato, il cui elemento costitutivo è la qualifica soggettiva della vittima e il nesso funzionale “nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio”.
Corte Appello Campobasso - sentenza n. 263/2025 Benessere fetale e necessità o meno dell'ecografia ostetrica e flussimetria. Posto che un tracciato normale già di per sé esclude una condizione di possibile sofferenza fetale e che della corretta lettura di tale tracciato non può dubitarsi alla luce delle considerazioni svolte, nessun ulteriore esame i sanitari erano obbligati a svolgere, per approfondire una situazione in cui era già chiaramente esclusa la derivazione causale del dolore addominale lamentato da patologie ostetriche.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 22661/2025 Responsabilità sanitaria per ritardo nell'intervento chirurgico. L'ordinanza n. 22661/2025 affronta il tema della responsabilità della struttura sanitaria per omessa o ritardata prestazione dell'attività terapeutica dovuta, soffermandosi sul nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento morte, e sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riguardo al danno catastrofale iure hereditatis.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 23549/2025 Infezione nosocomiale e responsabilità della struttura sanitaria. L'accertamento del nesso causale tra infezione nosocomiale ed evento morte deve avvenire secondo il criterio del "più probabile che non", restando irrilevanti, ai fini dell'esclusione della responsabilità della struttura, le pregresse condizioni patologiche del paziente quando non integrino un evento imprevedibile e fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 16326/2025 Omessa diagnosi prenatale e perdita di chance. In materia di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance presuppone l'accertata esclusione del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento finale (nella specie, il decesso del paziente), potendo la chance risarcibile consistere esclusivamente nella perdita di una seria, concreta e apprezzabile possibilità di conseguire un risultato più favorevole sotto il profilo della tutela della salute. L'incertezza del risultato non incide sull'analisi del nesso causale, bensì sull'identificazione del danno, che non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e provato nella sua consistenza.
Cassazione civile - Sez. III - ordinanza n. 21889/2025 Profili di colpa emersi in CTU e mutamento della domanda. In materia di responsabilità sanitaria, la deduzione di profili di colpa ulteriori o diversi rispetto a quelli originariamente allegati, emersi all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova quando non comporti mutamento del fatto costitutivo del diritto azionato né della causa petendi, ma si limiti a specificare le modalità dell'inadempimento già dedotto.
La responsabilità della struttura sanitaria è autonoma rispetto a quella del medico e ricomprende tutte le prestazioni principali e accessorie connesse all'intervento, incluse quelle riferibili al personale ausiliario.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 31373/2025 Separazione legale o di fatto: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere riconosciuto al coniuge superstite, anche nell'ipotesi di separazione legale o di fatto, ed incombe sul danneggiante la prova della mancata sussistenza del legame affettivo, poiché, in base all"id quod plerumque accidit, l'allegazione del rapporto di coniugio è da sola sufficiente a fondare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2727 c.c..
Tar Lazio - Sez. III-quater - sentenza n. 22621/2025 Farmacie dei servizi: il Tar Lazio smonta le obiezioni dei laboratori privati. Il Tar Lazio dà via libera alla farmacia dei servizi: i farmacisti possono eseguire esami semplici come l'Ecg, ma solo i medici del Ssn possono fare la diagnosi. Non c'è concorrenza sleale per i laboratori e la spesa pubblica è sotto controllo.
La farmacia non è un ambulatorio, ma può svolgere un ruolo cruciale come primo presidio di prossimità del Servizio sanitario nazionale. Questo il principio cardine della sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso di una ventina di laboratori e centri diagnostici privati contro la sperimentazione della “Farmacia dei Servizi” in telemedicina.
Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 8817/2025 Cure effettuate all'estero, rimborso delle spese sanitarie. In relazione alla autorizzazione e rimborso delle spese per prestazioni sanitarie effettuate all'estero, la legittimazione passiva nel giudizio contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione spetta esclusivamente al Centro Regionale di Riferimento e alla ASL competente, secondo quanto previsto dal D.M. 3 novembre 1989, senza coinvolgere la Regione per le singole autorizzazioni, che ha competenze solo nella programmazione della spesa regionale.