Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere riconosciuto al coniuge superstite, anche nell'ipotesi di separazione legale o di fatto, ed incombe sul danneggiante la prova della mancata sussistenza del legame affettivo, poiché, in base all"id quod plerumque accidit, l'allegazione del rapporto di coniugio è da sola sufficiente a fondare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2727 c.c..