L’INPS, su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, comunica che, “pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purchè tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale”.