Dipartimento della Funzione Pubblica – Parere n. DFP-0039779-A del 17 giugno 2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Una Pubblica Amministrazione ha chiesto alla Funzione Pubblica un parere in ordine alla possibilità di utilizzare la graduatoria di una procedura di mobilità ex articolo 30 del d.lgs. 165/2001 per assumere un secondo candidato idoneo, dopo che il trasferimento del primo classificato si era già regolarmente concluso.
Con il parere sopraindicato il Dipartimento della Funzione pubblica ha evidenziato che la mobilità volontaria non è una procedura di reclutamento dall’esterno in senso stretto, bensì, al contrario, di una cessione del contratto di lavoro tra due amministrazioni.
Infatti, contrariamente dal concorso pubblico, la procedura di mobilità non è finalizzata alla formazione di una graduatoria destinata a permanere efficace per la copertura di ulteriori posti che si rendano successivamente disponibili, bensì all’individuazione del candidato maggiormente rispondente alle esigenze organizzative correlate allo specifico posto oggetto dell’avviso.
Una volta che il primo classificato prende servizio, a parere della Funzione pubblica, la procedura è quindi definitivamente esaurita e la graduatoria perde la sua efficacia.
Se l’ente necessita di coprire ulteriori posti non può attingere dalla graduatoria di una procedura di mobilità volontaria; deve obbligatoriamente avviare una nuova procedura di mobilità, ovvero ricorrere agli ulteriori strumenti di reclutamento previsti dall’ordinamento.
Secondo la Funzione pubblica resta salva una sola ipotesi residuale: lo scorrimento è legittimo solo se si attiva prima della conclusione del procedimento. Ad esempio, se il candidato individuato rinuncia prima del passaggio, oppure se l’amministrazione di provenienza nega il nulla osta.
Solo in questi casi l’ente può scorrere la graduatoria per non vanificare la procedura.