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08/09/2026

Partecipazione ad un concorso dopo licenziamento per motivi disciplinari: sentenza Consiglio di Stato

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Consiglio di Stato – Sede giurisdizionale (Sezione quinta) – Ordinanza del 21 maggio 2026 n. 04103

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un pubblico dipendente è stato licenziato per motivi disciplinari dall’amministrazione di appartenenza. Poco tempo dopo il predetto ha presentato domanda di partecipazione ad un concorso indetto dalla stessa amministrazione che però lo ha escluso in forza delle prescrizioni contenute nel bando di concorso in cui, tra i requisiti di ammissione, era prevista la seguente condizione: “…non essere stati destituiti…dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento…o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari”.

Il predetto ha impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al Tar che tuttavia rigettava il ricorso.

La sentenza di primo grado veniva appellata avanti il Consiglio di Stato, appello però respinto.

Il Consiglio di Stato pur premettendo che non vi è un’esclusione permanente dal pubblico impiego per chi abbia subito un licenziamento disciplinare, ha evidenziato che la valutazione cambia quando l’episodio da cui è scaturito il licenziamento è recente e il nuovo concorso ripropone sostanzialmente lo stesso incarico.

Un conto quindi è utilizzare un precedente disciplinare lontano nel tempo per impedire in modo indefinito l’accesso al lavoro pubblico, altro è valutare una vicenda appena conclusa che riguarda peraltro il medesimo incarico. Solo nel primo caso, secondo il Consiglio di Stato, potrebbe emergere il rischio di una limitazione eccessiva della possibilità professionale del dipendente.

Nel secondo caso, invece, l’esclusione rappresenta una conseguenza collegata alla necessità di preservare l’affidabilità dell’apparato pubblico.

Questa sentenza offre dunque un criterio di bilanciamento: il passato disciplinare non può diventare automaticamente una condanna senza fine, ma non può neppure essere considerato irrilevante quando è recente, grave e soprattutto, come nella fattispecie, direttamente collegato al ruolo funzionale nuovamente ricercato.

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