Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Sentenza n. 23185 del 12 agosto 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un lavoratore era stato licenziato perché non aveva svolto assistenza all’invalido per il quale aveva preso permesso ai sensi della legge 104/1992 (tra l’altro era stato fotografato al mare con il figlio in due giorni di agosto su tre di assenza per il permesso, come era emerso da una attività investigativa).
L’interessato si è opposto al licenziamento ricorrendo al Tribunale di Trani e, a fronte della reiezione della sua richiesta, si è appellato avanti la competente Corte Territoriale.
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del tribunale di Trani, ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione con l’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla data della reintegra.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello il datore di lavoro ha presentato ricorso alla Cassazione civile, ritenendo che la Corte d’Appello ha trascurato il fatto che non era stata data assistenza al parente invalido nell’orario di lavoro e per aver escluso la giusta causa del licenziamento nel caso di mancata assistenza in orario di servizio.
La Cassazione civile, esaminato il ricorso, ha premesso che l’onere della prova in materia circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto – quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa – è a carico del datore di lavoro e che, nella specie, tale onere non è stato adempiuto.
Per converso la corte territoriale ha valutato, sulla base dell’ampia istruttoria espletata, che il lavoratore abbia dimostrato l’effettività dell’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche indicate dai testimoni.
La Suprema Corte ha precisato che, sul piano giuridico, non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge.
Con sentenza del 12 agosto 2025, n. 23185 la Cassazione civile ha pertanto respinto il ricorso del datore di lavoro.