Rassegna di giurisprudenza
21/12/2025

Bolzano: applicato incremento indennità esclusività.

Responsive image Con sentenza del Tribunale di Bolzano del 19 dicembre scorso, è stata riconosciuta l'applicazione della legge nazionale relativa all'incremento del 27% dell'importo dell'indennità di esclusività anche nella Provincia di Bolzano

Con ricorso patrocinato da Anaao Assomed veniva chiesto anche per la Provincia autonoma di Bolzano l’applicazione della legge nazionale relativa all’incremento del 27% dell’importo dell’indennità di esclusività per il triennio 2021-2023. In particolare nelle note conclusionali viene precisato che, “Ne consegue che il comma 407 citato va interpretato intendendo il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità come rivolto più in generale a tutti i contratti collettivi applicabili alla dirigenza medica del S.s.n. compresi quelli stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con conseguente diritto dei ricorrenti a percepire l’incremento dell’indennità di esclusività di cui è causa anche nel periodo dal 1/1/2021 sino al 31/12/2022, atteso che la Provincia autonoma ha dato attuazione pacificamente al medesimo incremento solo a partire dal 1/1/2023”.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, contestando le doglianze avversarie richiamando il dettato della legge, che fa espresso riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019 e non altresì alla contrattazione collettiva provinciale

Il giudice ha accolto il ricorso affermando che non vi è alcun ragionevole motivo per cui situazioni uguali (nella fattispecie il servizio in regime di esclusività reso dai dirigenti medici a livello nazionale e provinciale) dovrebbe essere regolato in maniera diversa. Un trattamento diverso integrerebbe invero una irragionevole discriminazione. Al riguardo si osserva che nemmeno l’Azienda Sanitaria convenuta ha indicato quale ragionevole motivo potrebbe giustificare una simile disparità di trattamento, tale non potendosi reputare l’esistenza di “autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano”, che non ha emanato alcuna legge in materia. A fronte della sussistenza di un identico obbligo di esclusività per il personale medico della Provincia autonoma di Bolzano, ossia una situazione sostanzialmente identica, la previsione di una diversa misura dell’indennità di esclusività rispetto al restante territorio nazionale sarebbe indubbiamente una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Ne consegue che il comma 407 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 va interpretato intendendo il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità come rivolto più in generale a tutti i contratti collettivi applicabili alla dirigenza medica del S.s.n. compresi quelli stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Del resto, tale interpretazione costituzionalmente orientata trova conferma anche sul piano sistematico, tenuto conto che, in assenza di una legge provinciale che disciplini diversamente la materia, la contrattazione collettiva ha evidentemente voluto dare attuazione alla legge nazionale ed avrebbe quindi dovuto recepirla in pieno, anche con riferimento alla data di decorrenza dell’incremento.

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