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02/12/2025

Concorsi: nessun obbligo per l'Azienda sanitaria di pubblicazione sul portale unico

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Tar per l’Umbria - Sentenza n. 0055 del 16 giugno 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’azienda sanitaria locale umbra ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa ed al termine della procedura ha approvato la graduatoria di merito.

Un sanitario ha impugnato la relativa deliberazione del direttore generale, lamentando di essere venuto a conoscenza del procedimento concorsuale soltanto all’esito della pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria e di non aver potuto partecipare alla selezione a causa della mancata rituale pubblicazione del relativo avviso.

Il predetto ha dedotto plurimi profili di violazione di legge in materia di pubblicità delle procedure concorsuali. In particolare, trattandosi di un concorso indetto da un’azienda sanitaria, ha affermato che la normativa nazionale imporrebbe la pubblicazione per estratto dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale, alla quale avrebbe dovuto accompagnarsi la pubblicazione integrale nel BUR e sul Portale unico del reclutamento di cui all’art. 35 ter del d.lgs. 165/2001 che, invece, non risulta essere stata effettuata.

Si ricorda che l’art. 35 ter del Testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) prescrive che l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’art. 1, comma 2 e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Si è costituita in giudizio l’asl sanitaria locale sostenendo l’infondatezza del gravame ed il Tar ne ha condiviso la motivazione.

Il Tar ha infatti evidenziato che, dalla lettura della relativa normativa, si evince che uno specifico obbligo di gestione delle procedure di reclutamento mediante il ricorso all’apposito Portale unico è stato prescritto soltanto a carico delle amministrazioni centrali e delle autorità amministrative indipendenti, mentre per le regioni e gli enti locali il legislatore ha inteso unicamente stabilire l’estensione dell’utilizzo del portale, ossia la possibilità di avvalersene, ove vi fosse stato un obbligo anche per le regioni e gli enti locali, infatti, questi soggetti sarebbero stati inclusi nella previsione del comma 1 del richiamato articolo 35 ter.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l’obbligo di pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento, nella fattispecie, pertanto non sussiste, per cui il Tar per l’Umbria, con sentenza del 16.06.2025, n. 00552 ha respinto il ricorso in argomento.

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