L’obbligo di pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento non può desumersi dalle previsioni contenute all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. Il predetto regolamento reca, infatti, la disciplina generale dei pubblici concorsi e, perciò, non può trovare applicazione a fronte di una disciplina speciale, quale quella dettata dalle fonti sopra richiamate e specificamente riferita al concorso oggetto di controversia.