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04/07/2025

Accesso agli atti. Sentenza del Tar Lazio

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Tar per il Lazio - Sezione Seconda - Sentenza n. 9513 del 19 maggio 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un pubblico dipendente ha chiesto alla sua amministrazione il rilascio di copia conforme dell’intero proprio fascicolo personale, comprensivo di tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro intercorso con l’ente.

Avendo predetta amministrazione evaso la suddetta istanza solo parzialmente, opponendo una serie di dinieghi, l’interessato si è rivolto al TAR al fine di ottenere la declaratoria di accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti del proprio fascicolo personale.

Il Tar per il Lazio ha precisato che l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 241/1990, costituisce espressione di un diritto soggettivo all’ostensione degli atti detenuti dalla pubblica amministrazione che riguardino direttamente l’interessato.

In particolare, con riferimento al fascicolo personale del dipendente pubblico, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’interessato ha diritto ad accedere all’intera documentazione che lo riguarda, indipendentemente dall’espressa indicazione di uno specifico interesse attuale o dall’elencazione dettagliata dei documenti.

L’accesso agli atti, ha inoltre osservato il Tar, deve tuttavia essere limitato ai documenti: non già in possesso dell’interessato; materialmente esistenti nel fascicolo personale, con esclusione di quelli che non risultano detenuti dall’amministrazione.

L’accesso agli atti può essere accordato solo in relazione a documentazione esistente e detenuta dall’amministrazione, non potendo essere imposto l’obbligo di formare documenti inesistenti o reperirli presso enti terzi in assenza di doveri specifici di trasmissione.

Con sentenza del 19.5.2025, n.9513 il Tar per il Lazio (sezione seconda) ha quindi accolto l’istanza dell’interessato, accertando il diritto dello stesso a ottenere l’accesso e l’estrazione in copia, anche conforme ove richiesto, limitatamente a quelli non già in suo possesso o non agevolmente reperibili tramite strumenti telematici o informatici e che risultino materialmente esistenti nel proprio fascicolo personale.

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