Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza - Sentenza n. 04835 del 4 giugno 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un’asl campana ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente, approvandone, al termine della procedura concorsuale, la relativa graduatoria.
Successivamente all’approvazione di detta graduatoria di merito un’altra asl della Campania ha indetto un altro concorso pubblico a posti di dirigente.
Avverso l’indizione di questo concorso pubblico si sono opposti al Tar per la Campania due candidati che risultano nella graduatoria di merito del concorso indetto dall’altra asl per n. 3 posti di dirigente, lamentando che l’indizione di quest’ultimo nuovo concorso contrasta con le circolari emanate dal Commissario ad acta che impongono di utilizzare prioritariamente le graduatorie di altra Amministrazione piuttosto che procedere alla indizione di una nuova procedura selettiva.
Di fronte al rigetto dell’istanza da parte del Tar (che, tra i motivi di reiezione ha indicato la mancanza di un “previo accordo” fra le amministrazioni interessate all’utilizzo della graduatoria di altra amministrazione e quindi la necessità della presenza di una convenzione che deve necessariamente precedere l’attingimento) i predetti si sono rivolti al Consiglio di Stato che, con sentenza del 4.6.2025, n.04835, ha però confermato il pronunciamento del Tar, secondo cui non sussisteva alcun obbligo di reperire e scorrere la graduatoria approvata da altra amministrazione, trattandosi di una opzione meramente discrezionale e non di una scelta obbligata e, in ogni caso, subordinata alla stipulazione di apposito accordo tra le amministrazioni interessate.
Non avendo l’amministrazione che ha indetto il nuovo concorso inteso legittimamente utilizzare la graduatoria dell’altra amministrazione il ricorso degli interessati non è stato accolto.
A proposito dell’affermazione del Tar (necessità della preventiva stipulazione di apposito accordo tra le amministrazioni interessate) va segnalato che Il Consiglio di Stato ha espresso un punto di vista diverso e cioè che, nel caso in cui un’amministrazione intenda utilizzare la graduatoria approvata da un’altra amministrazione, è necessario sì che tra le due vi sia un accordo formale, ma questo accordo non deve necessariamente precedere l’indizione del concorso, ma deve essere stipulato prima dell’assunzione del candidato tramite scorrimento.